(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Visto in particolare l'Art. 36 della legge medesima che autorizza
l'amministrazione   regionale  a  concedere  sovvenzioni  a  completo
rimborso  delle  spese sostenute dalle riserve di caccia di diritto e
dalle  riserve  di caccia privata e consorziali per la reintroduzione
di    specie    di    particolare   interesse   faunistico   qualora,
successivamente  alle  reintroduzioni,  siano soprevvenuti divieti di
caccia alle specie medesime;
    Visto l'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13,  con  il quale viene precisato che le sovvenzioni di cui all'Art.
36  della  legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi
concedibili  alle  riserve  di  caccia  di  diritto e alle riserve di
caccia  private  e  consorziali  per  le spese sostenute nel 1999 dai
soggetti individuati dal medesimo Art. 36 per la reintroduzione della
starna;
    Preso  atto che con decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre
1999 e' stato disposto il divieto di caccia alla specie starna per la
stagione  venatoria  1999-2000,  nelle riserve di caccia di diritto e
nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei comuni di
Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco,  Campoformido,  Castions di Strada,
Codroipo,  Coseano,  Fagagna,  Lestizza, Marignacco, Mereto di Tomba,
Mortegliano,  Moruzzo,  Pagnacco,  Pasian  di  Prato, Pavia di Udine,
Pozzuolo  del  Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna,
Santa Maria la Longa, Talmassons, Travagnacco e Udine;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente le norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
    Ravvisata  la  necessita'  di  individuare, ai sensi dell'Art. 30
della  suddetta  legge  regionale n. 7/2000, le modalita' e i criteri
per la concessione delle sovvenzioni;
    Preso   atto   del   parere   favorevole  espresso  dal  comitato
dipartimentale  del  territorio  e  dell'ambiente  nella  seduta  del
3 ottobre 2000;
    Visto  l'Art.  42 dello statuto speciale della Regione, emato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3037 del
13 ottobre 2000;
Decreta:      E'  approvato  il "Regolamento per la concessione delle
sovvenzioni  di  cui  all'Art.  36  della legge regionale 31 dicembre
1999,  n.  30 e dell'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio
2000,  n.  13"  di cui al testo allegato, che fa parte integrante del
presente decreto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 ottobre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 43