(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'Art. 36 della legge medesima che autorizza l'amministrazione regionale a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle riserve di caccia di diritto e dalle riserve di caccia privata e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano soprevvenuti divieti di caccia alle specie medesime; Visto l'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con il quale viene precisato che le sovvenzioni di cui all'Art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle riserve di caccia di diritto e alle riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo Art. 36 per la reintroduzione della starna; Preso atto che con decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre 1999 e' stato disposto il divieto di caccia alla specie starna per la stagione venatoria 1999-2000, nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei comuni di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Marignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Travagnacco e Udine; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Ravvisata la necessita' di individuare, ai sensi dell'Art. 30 della suddetta legge regionale n. 7/2000, le modalita' e i criteri per la concessione delle sovvenzioni; Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3037 del 13 ottobre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'Art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e dell'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13" di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 43